...è una procedura che consente la definitiva demolizione di un veicolo, e che si attua secondo due distinte modalità:
>> In tema di automobili leggi anche la guida: Auto: il comodato d'uso gratuito.
Sommario
E’ contenuta nel Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, composto da 15 articoli e 4 allegati.
Al momento della consegna del veicolo destinato alla rottamazione, devono depositarsi i documenti al medesimo inerenti:
Al contempo è necessario assicurarsi che l’auto sia munita di entrambe le targhe (anteriore e posteriore).
In ipotesi di furto o smarrimento di targhe e documenti, deve essere presentata la relativa denuncia alle Forze dell’Ordine, che a sua volta deve essere consegnata, per la rottamazione del veicolo, unitamente alla ulteriore documentazione.
Viene rilasciato dall’azienda (cd. centro di raccolta) incaricata alla materiale rottamazione del veicolo, al proprietario e deve indicare e includere:
Dal momento della definitiva cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico, il proprietario dello stesso risulta libero da obblighi e responsabilità afferenti al veicolo stesso (ad esempio, non sarà più soggetto all’obbligo di revisione, al pagamento del bollo, e via di seguito).
Nell’ipotesi ove il veicolo debba essere demolito in un paese estero, il proprietario può chiedere al PRA la “cessazione della circolazione per demolizione” depositando:
Nessun veicolo sottoposto a fermo amministrativo può essere rottamato, in via generale.
E’ previsto un solo caso in cui risulta possibile procedere alla rottamazione, e cioé nell’ipotesi ove il veicolo non sia più idoneo a circolare. In tal caso la demolizione potrà essere concessa qualora il veicolo sia sprovvisto di talune parti essenziali al fine di circolare, come ad esempio il motore o gli pneumatici, ovvero abbia subito dei danni ingenti a causa di incendio o sinistro.
Inoltre, il fermo non impedisce la compravendita, ma la parte acquirente non potrà impiegare il veicolo, essendo lo stesso soggetto alla misura cautelare in questione. Qualora la parte acquirente non sia informata della sussistenza della misura cautelare, vanterà il diritto alla restituzione del prezzo, come pure al risarcimento del danno. Deve tuttavia precisarsi che, in occasione dell’acquisto di un veicolo, è possibile accertare la sussistenza di eventuali fermi attraverso una visura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), attraverso il numero della targa del veicolo interessato.
I costi per la rottamazione di un veicolo sono i seguenti:
€ 32,00 (se si utilizza il CdP come nota di presentazione) o
€ 48,00 euro (se si utilizza il modello NP3C come nota di presentazione)
I commi 1031-1047 dalla Legge n. 145 del 2018 ha introdotto, in via sperimentale,incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi: per gli anni 2019, 2020 e 2021, è previsto un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro per chi acquista, anche in locazione finanziaria e immatricoli in Italia un autoveicolo nuovo (di categoria M1) caratterizzato da basse emissioni inquinanti, inferiori a 70 g/KM (veicoli totalmente elettrici o ibridi). L’ammontare del contributo è differenziato sulla base di due fasce di emissioni e della circostanza per cui l’acquisto avvenga contestualmente alla consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4. Il contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro in ipotesi di contestuale rottamazione è pari a:
In assenza di rottamazione muta anche il contributo:
Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi alla medesima persona intestataria del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto. In ipotesi di locazione finanziaria del nuovo veicolo, quello consegnato per la rottamazione deve risultare intestato all’utilizzatore o a un familiare da almeno dodici mesi. Nell’atto di acquisto deve essere esplicitamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione. Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il mancato riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere in modo diretto alla richiesta di cancellazione per demolizione, allo sportello telematico dell’automobilista. A tal fine il venditore è tenuto a consegnare i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Tali veicoli non possono essere rimessi comunque in circolazione. Il contributo viene corrisposto mediante sconto sul prezzo di acquisto dal venditore all’acquirente, e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando esclusivamente il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle entrate.
Il D.L. n. 111 del 14 ottobre 2019 (in corso di conversione), che risponde agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria contiene il cd. “Bonus mobilità” finalizzato all’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, anche a favore di persone conviventi, e di biciclette, anche a pedalata assistita, riservato agli abitanti dei comuni sotto procedura d’infrazione Ue per la qualità dell’aria, in ipotesi di rottamazione:
Tale importo: